Note sulla NORMATIVA relativa alla protezione della popolazione

dagli effetti sanitari dei CAMPI ELETTROMAGNETICI

 Prof. F. Battaglia (Università di Roma Tre), Prof. G. d’Inzeo (Università di Roma "La Sapienza"), Dott. G. Lovisolo (ENEA),

Ing. U. Spezia (AIN), Prof. U. Tirelli (Istituto Tumori Aviano), Prof. R. A. Ricci (SIF), Prof. P. Vecchia (ISS)

 

Sommario

 

La normativa internazionale sull’esposizione ai campi elettromagnetici si fonda sul quadro tecnico-scientifico approfondito dall'ICNIRP e validato dall'OMS. Gli studi condotti dimostrano solo l'esistenza di effetti biologici diretti di tipo acuto. I livelli di riferimento raccomandati dall'ICNIRP per evitare questi effetti sono calcolati applicando un fattore di sicurezza sino a 50 ai quei livelli di esposizione ai quali si cominciano a verificare innocui effetti biologici. Ai livelli inferiori a quelli raccomandati dall'ICNIRP non è stata confermata (e tende anzi ad essere esclusa) l'esistenza di un rischio legato ad esposizioni prolungate ai campi elettromagnetici, anche se la diffusione pervasiva delle sorgenti richiede ulteriori studi ed approfondimenti.

 

La normativa italiana (D.M. 381/98, legge quadro N. 36/2001, bozza di DPCM in itinere) introduce invece - senza giustificazioni di carattere scientifico – l’assunto che esista per la popolazione il rischio di malattie connesse all’esposizione prolungata anche ai bassi livelli dei campi elettromagnetici. Sulla base di tale assunto, accanto ai valori limite vengono fissati "livelli di attenzione" e "obiettivi di qualità" che non trovano riscontro scientifico e normativo in ambito internazionale e inducono la popolazione a ritenere che tali effetti esistano, costringono le Agenzie regionali a mobilitare i propri tecnici in infiniti e costosi controlli e obbligano gli operatori nazionali a costosi quanto inutili interventi sugli impianti.

 

In considerazione della ingente mole di informazioni scientifiche raccolte sulle problematiche in oggetto, il "principio di precauzione" invocato a sostegno degli atti normativi adottati e in itinere non è in realtà applicabile. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiara espressamente che "i requisiti per l'applicazione del principio di precauzione, come sono stati precisati dalla Commissione Europea, non sembrano sussistere né nel caso dei campi elettromagnetici a frequenza industriale (50 Hz) né in quello dei campi a radiofrequenza" (WHO - Documento di base sulle politiche cautelative).

 

Il confronto tra i limiti per le frequenze tipiche della telefonia cellulare fissati dalle diverse normative nazionali e internazionali mostra come l’Italia abbia adottato valori limite da 2 a 100 volte inferiori a quelli raccomandati dall'ICNIRP, adottati dall'Unione Europea e ratificati da altri 14 paesi europei, a loro volta inferiori a quelli inglesi o statunitensi.

 

Confronto tra i limiti nazionali e internazionali per le frequenze tipiche della telefonia mobile (900-1.800 MHz).

 

 

 

Limiti di campo elettrico E

(V/m)

Limiti di campo magnetico H

(A/m)

Limiti di densità di potenza

(W/m2)

 

900 MHz

1800 MHz

900 MHz

1800 MHz

900 MHz

1800 MHz

ICNIRP

41.25

58.3

0.11

0.15

4.5

9

CENELEC

41.1

58.1

0.10

0.15

4.5

9

DIN/VDE (Germania)

41.1

58.1

0.10

0.15

4.5

9

ANSI (Usa)

-

-

-

-

6

12

NRPB (Regno Unito)

112.5

194

0.29

0.52

33

100

Italia - Limite di esposizione (sanitario)

20

20

0.05

0.05

1

1

Italia - luoghi con permanenza di 4 o più ore

6

6

0.016

0.016

0.1

0.1

 

Il confronto con i livelli di riferimento raccomandati dall'ICNIRP con riferimento alle frequenze industriali (recepiti dall'Unione Europea e ratificati da 14 Paesi europei) mostra il carattere inutilmente allarmistico e penalizzante associato all'introduzione di limiti di attenzione e obiettivi di qualità che risultano enormemente e ingiustificatamente ridotti (200-500 volte per l’induzione magnetica e 5-10 volte per il campo elettrico). Secondo le più recenti valutazioni condotte dall’ENEL, dall’ENEA e dall’ANPA, il "risanamento" della sola rete elettrica italiana al limite di 0,5 m T richiederebbe investimenti compresi fra 37.300 e 56.000 miliardi di lire, mentre il "risanamento" al limite di 0,2 m T richiederebbe investimenti circa doppi.

 

Confronto fra i limiti nazionali e internazionali per le frequenze industriali (50 Hz).

 

Normativa Limiti previsti

Induzione

magnetica B

(m T)

Intensità del campo

elettrico E

(V/m)

Bozza di DPCM

in itinere

Limite di esposizione

100

5.000

  Limite di attenzione

0,5

1.000

  Obiettivo di qualità

0,2

500

Racc. 199/512/CE Livelli di riferimento (ICNIRP 1998, OMS)

100

5.000

 

L’approccio proposto dall’ICNIRP, basato sulla definizione di "limiti fisici di base" valutabili quantitativamente nei soggetti esposti e sulla misura dei "valori di riferimento" derivati (intensità di campo elettromagnetico) nelle diverse situazioni ambientali, permette di tutelare la salute nelle più diverse situazioni espositive senza obbligare il legislatore a formalizzare una serie estesa di situazioni espositive, tipiche ad esempio delle esposizioni in ambiente lavorativo. Risulta pertanto molto flessibile senza per questo sacrificare la validità della protezione sanitaria.

 

Nell'ambito del progetto EMF, l'OMS prevede nel giugno 2001 una valutazione (effettuata congiuntamente alla IARC) degli effetti cancerogeni dei campi ELF, mentre nel 2002 seguirà una valutazione di altri possibili effetti sanitari. Qualunque decisione che si discostasse dalle norme internazionali sarebbe quindi inopportuna, e dovrebbe essere rivista alla luce di queste prossime valutazioni.

 

Alla luce di quanto esposto, si raccomanda la soppressione o la sostanziale modifica dei limiti di attenzione e degli obiettivi di qualità proposti nella normativa vigente e nella bozza di DPCM in itinere allo scopo di riagganciare il paese alle norme dell’Unione Europea e di non sottoporre le nostre attività produttive a inutili vincoli. Qualora la soppressione non fosse possibile (la Legge Quadro è stata recentemente approvata dal Parlamento), la fissazione dei valori da includere nella bozza di DPCM in itinere deve essere demandata a una commissione tecnico-economica nella quale sia rappresentata la comunità scientifica accreditata a livello internazionale e che abbia il mandato di definirli sulla base di rischi di carattere sanitario comprovati e di obiettivi di qualità industriale compatibili con lo sviluppo sostenibile e con le condizioni del mercato.

INTRODUZIONE

 

La presente nota ha lo scopo di fornire un quadro riassuntivo della situazione normativa relativa alla protezione della popolazione dagli effetti sanitari dei campi elettromagnetici e della sua consistenza rispetto alle linee guida e alle raccomandazioni emanate dagli organi tecnici internazionali. Essa è articolata secondo il seguente schema:

 

Normativa internazionale

Normativa europea

Normativa italiana vigente e in itinere

Effetti sanitari dell'esposizione ai campi elettromagnetici

Raccomandazioni conclusive

 

NORMATIVA INTERNAZIONALE

 

LINEE GUIDA ICNIRP

 

L'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), che costituisce il principale riferimento mondiale in tema di protezione dagli effetti delle radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici), ha emanato nel 1998 il documento dal titolo "Guidelines for limiting exposure to time – variyng electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)" (1). La pubblicazione stabilisce criteri per limitare l’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici in modo da ottenere la massima protezione contro gli effetti negativi noti sulla salute umana. Le linee guida si basano su un’attenta valutazione di tutta la documentazione scientifica esistente sui possibili effetti sanitari acuti e fissano limiti di esposizione individuati come segue:

 

Limiti di base: limitazioni all’esposizione ai campi elettromagnetici variabili nel tempo che si fondano direttamente su effetti accertati sulla salute e su considerazioni di ordine biologico. Vengono espressi tramite grandezze fisiche strettamente correlate agli effetti sanitari.

Livelli di riferimento: sono indicati a fini pratici di valutazione dell’esposizione in modo da determinare se siano probabili superamenti dei limiti di base. Alcuni sono derivati dai limiti di base attraverso misurazioni e/o tecniche informatiche; altri si riferiscono alla percezione e agli effetti nocivi indiretti dell’esposizione. Sono definiti mediante identificazione di livelli di campo elettromagnetico misurabili con una strumentazione adeguata.

 

Il rispetto di tutti i livelli di riferimento garantisce il rispetto dei limiti di base. Qualora invece il valore delle grandezze misurate superi i livelli di riferimento, non ne consegue necessariamente che i limiti di base siano superati, ma sarà necessario effettuare una valutazione per decidere se i livelli di esposizione siano inferiori a quelli fissati per il limiti di base.

I limiti di base riferiti alla popolazione fissati dall’ICNIRP per quanto concerne le radiazioni non ionizzanti ad alta frequenza (100 kHz – 300 GHz) sono riportati nella tabella 1. Da 100 kHz a 10 MHz i limiti si riferiscono sia alla densità di corrente indotta che fluisce nel corpo umano - considerando quindi la produzione di effetti sulle funzioni del sistema nervoso, cardiaco, e muscolare - sia al SAR (Specific energy Absorption Rate : quantità di energia deposta per unità di volume) - collegata al possibile riscaldamento indotto nei tessuti del corpo. Per il range di frequenze che va da 10 MHz a 10 GHz i limiti tengono conto solo del SAR, mentre per frequenze tra 10 e 300 GHz i valori base limitano la densità di potenza, riferendosi anch’essi alla prevenzione dell’eccessivo riscaldamento dei tessuti. I livelli di riferimento per l’esposizione della popolazione sono riportati in tabella 2.

 

Tab. 1 - Limiti di base per la popolazione per le alte frequenze (ICNIRP, 1998)

Gamma

di frequenza f

Densità

di corrente

(mA/m2 rms)

SAR mediato

(corpo intero)

(W/Kg)

SAR localizzato

(capo e tronco)

(W/Kg)

SAR localizzato

(arti)

(W/Kg)

Densità di potenza s

(W/m2)

100 kHz – 10 MHz

f / 500

0.08

2

4

-

10 MHz – 10 GHz

-

0.08

2

4

-

10 – 300 GHz

-

-

-

-

10

 

Tab. 2 - Livelli di riferimento per la popolazione per le alte frequenze (ICNIRP, 1998)

Intervallo di frequenza f

Intensità di campo E

(V/m)

Intensità di campo H

(A/m)

Campo B

(mT)

Densità di potenza

onda piana equivalente

(W/m2)

0,15 – 1 MHZ

87

0.73 / f

0.92 / f

-

1 – 10 MHZ

87 / f 1/2

0.73 / f

0.92 / f

-

10 – 400 MHZ

28

0.073

0.092

2

400 – 2000 MHz

1.375 f 1/2

0.0037 f 1/2

0.0046 f 1/2

f / 200

2 – 300 GHz

61

0.16

0.45

10

 

NORMATIVA EUROPEA

 

RACCOMANDAZIONE 1999/512/CE

 

La Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999 ("Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz") riprende integralmente le linee guida dell’ICNIRP. Il Consiglio dell’Unione Europea raccomanda che gli Stati membri adottino un quadro di limiti fondamentali e di livelli di riferimento che utilizzi l’allegato I.B come base. Negli allegati II e III vengono riportati, rispettivamente, i limiti di base ed i livelli di riferimento, che riprendono quelli proposti dall’ICNIRP, fermo restando che gli Stati membri hanno facoltà di fornire un livello di protezione più elevato di quello indicato nella Raccomandazione stessa. L’allegato IV, infine, riporta formule che permettono di valutare le situazioni di esposizione dovute a sorgenti di frequenza diversa. I livelli di riferimento raccomandati sono compendiati nella tabella 3.


Tab. 3 - Livelli di riferimento per i campi elettromagnetici (0 Hz-300 GHz, valori efficaci rms non perturbati)

Intervallo di frequenza

f

Intensità del campo elettrico E (V/m)

Intensità del campo magnetico H (A/m)

Campo di induzione magnetica B (µT)

Densità di potenza

onda piana equivalente

 

0-1 Hz

-

3,2 x 104

4x104

-

1 - 8 Hz

10000

3,2 x 104 / f2

4x104 / f2

-

8 - 25 Hz

10000

4000 / f

5000 / f

-

0,025 - 0,8 kHz

250 / f

4 / f

5 / f

-

0,8 - 3 kHz

250 / f

5

6,25

-

3 - 150 kHz

87

5

6,25

-

0,15 - 1 MHz

87

0,73 / f

0,92 / f

-

1 - 10 MHz

87 / f1/2

0,73 / f

0,92 / f

-

10 - 400 MHz

28

0,073

0,092

2

400 - 2000

1,375 f1/2

0,0037 f1/2

0,0046 f1/2

f / 200

2 - 300 GHz

61

0,16

0,20

10


NORME CENELEC / CEI

 

Il CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotecnique), ente tecnico normatore, ha approvato nel novembre1994 le linee guida sperimentali relative all’esposizione umana applicabili agli intervalli 0 Hz – 10 kHz e 10 kHz – 300 GHz. Tali norme, che fissano valori limite di base e di riferimento coerenti con le linee guida ICNIRP, sono state pubblicate in Italia dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) nel maggio 1995 (3) ed ora ritirate dopo la pubblicazione della raccomandazione Europea.

 

NORMATIVA ITALIANA

 

Normativa generale

 

Fino al 1997, i riferimenti normativi rilevanti erano il DPCM 23 aprile 1992, il DPCM 28 settembre 1995 (entrambi riferiti solo ai campi a 50 Hz) e la L. 6 agosto 1990 n°223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" (legge Mammì). La successiva legge 249 del 31 luglio 1997 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo" (4) attribuisce tra l'altro all'Autorità il compito di vigilare sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e di verificare che essi, anche per effetto congiunto di più emissioni, non vengano superati. Il rispetto di tali valori rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all’installazione di apparati emittenti.

 

D.M. 10 SETTEMBRE 1998 N. 381

 

In attuazione della legge 249/97, nel settembre 1998 il Ministero dell’Ambiente, d’intesa con il Ministero della Sanità e il Ministero delle Comunicazioni, ha emanato il DM 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" (5). I limiti di esposizione fissati dall’articolo 3 del decreto, molto più restrittivi rispetto a quelli internazionalmente riconosciuti, sono riportati nella tabella 4.

 

Tab. 4 - Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici (DM 381/1998)

Frequenza f

(MHz)

Valore efficace

del campo elettrico E

(V/m)

Valore efficace di intensità

del campo magnetico H

(A/m)

Densità di potenza

dell’onda piana equivalente

(W/m2)

0.1 – 3

60

0.2

-

3 - 3000

20

0.05

1

3000 - 300000

40

0.1

4

 

Introducendo una decisa quanto ingiustificata innovazione rispetto alla normativa internazionale, il DM 381/98 fa riferimento al rischio implicito rappresentato da eventuali malattie connesse con un’esposizione prolungata nel tempo anche a livelli molto bassi del campo elettromagnetico. In seguito a tale assunzione vengono introdotti, accanto ai limiti fissati dall’art.3, valori "di cautela" da rispettare nel caso di situazioni in cui è prevedibile un’esposizione continua della popolazione per più di quattro ore al giorno anche a livelli molto bassi di campi elettromagnetici. I valori di cautela fissati nell’art.4, che valgono indipendentemente dalla frequenza, sono riportati nella tabella 5.

 

Tab. 5 - Valori di cautela in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (DM 381/1998)

Valore efficace del campo elettrico

(V/m)

Valore efficace del campo magnetico

(A/m)

Densità di potenza media

(W/m2)

6

0.016

0.10

 

Secondo il dettato del DM 381/98, la realizzazione, la progettazione e l’adeguamento degli impianti deve avvenire in modo da produrre valori di campi elettromagnetici più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione. Le motivazioni di questo approccio al problema sono sintetizzate in un documento congiunto ISPELS–ISS del 29 gennaio 1998 (7) relativo alla protezione dall’esposizione a campi elettromagnetici tra 0 e 300 GHz, nel quale si osserva testualmente: "in una comunità nella quale si sospetti un danno alla salute a causa di determinate esposizioni ambientali, il rapporto di fiducia con i tecnici potrà rompersi se l’incertezza sarà invocata per giustificare la mancanza di azioni a carattere preventivo. In campo ambientale, infatti, sono la regola, e non l’eccezione, le situazioni in cui i dati scientifici sono insufficienti per sostenere una conclusione definitiva, e nonostante questo una decisione va presa. L’adozione di questo tipo di approccio comporta l’abbandono del limite di esposizione inteso come limite sanitario, a favore dell’adozione di obiettivi di qualità, da raggiungere in un certo arco di tempo in modo differenziato per diversi scenari di esposizione".

 

LEGGE-QUADRO 22 febbraio 2001 N. 36

 

La legge 22 febbraio 2001 N. 36, legge quadro di iniziativa governativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è stata presentata al Parlamento in data 24 aprile 1998, è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 14 ottobre del 1999 e dal Senato il 14 febbraio 2001 (favorevoli 239, contrari 1, astenuti 157). La finalità della legge, indicata nell’art.1, è di dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 e 300 GHz, nonché la tutela dell’ambiente e del paesaggio. La fissazione di valori limite numerici è tuttavia rinviata a futuri decreti attuativi.

Le definizioni riportate nella legge sono le seguenti:

 

Limite di esposizione: valore che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute dagli effetti acuti.

Valore di attenzione: valore che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine.

Obiettivo di qualità: valore determinato dai singoli impianti da conseguire nel breve, medio e lungo periodo attraverso l’uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili per minimizzare l’esposizione della popolazione e dei lavoratori e realizzare gli obiettivi di tutela, anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine.

 

NORMATIVA IN ITINERE

 

Per effetto della legge-quadro 36/01, sono attualmente in corso di elaborazione alcune bozze di DPCM, su proposta del Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità, riguardanti

 

i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze non contemplate dal D.M. 381/98, ovvero i campi a bassa frequenza (ELF) e a frequenza industriale (50 Hz) e i campi statici.

i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti nei confronti dei campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (esposizione professionale ai campi elettromagnetici).

 

Relativamente alla definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l'esposizione della popolazione ai campi di frequenza industriale (50 Hz), la bozza di DPCM predisposta dal Ministero per l'Ambiente propone i valori confrontati in tabella 6 con la precedente normativa italiana e con la normativa europea.

 

Tab. 6 - Confronto fra livelli di riferimento, limiti di esposizione, limiti di attenzione e obiettivi di qualità.

Normativa Limiti previsti

Induzione magnetica B

(m T)

Intensità del campo elettrico E

(V/m)

Bozza di DPCM in itinere Limite di esposizione

100

5.000

  Limite di attenzione

0,5

1.000

  Obiettivo di qualità

0,2

500

DPCM 23 aprile 1992 Limite di esposizione per l'intera giornata

100

5.000

  Limite di esposizione per poche ore al giorno

1.000

10.000

Racc. 1999/512/CE Livelli di riferimento (ICNIRP 1998, OMS)

100

5.000

 

Se da un lato i limiti di esposizione proposti nella bozza di DPCM confermano i livelli inferiori precedentemente stabiliti dal DPCM 23 aprile 1992 e recepiscono i livelli di riferimento previsti dalla Raccomandazione 199/512/CE del 12 luglio 1999 (linee guida ICNIRP), una innovazione sostanziale della normativa si verifica attraverso la definizione di limiti di attenzione e di obiettivi di qualità enormemente inferiori (200-500 volte per l'induzione magnetica e 5-10 volte per il campo elettrico) rispetto ai livelli di riferimento ICNIRP e UE. Nella quantificazione proposta, i livelli di attenzione e gli obiettivi di qualità risultano inutilmente allarmistici nei confronti della popolazione e fortemente penalizzanti sul piano delle applicazioni industriali.

 

EFFETTI SANITARI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

 

La valutazione dei rischi sanitari associati all'esposizione ai campi elettromagnetici è un processo estremamente complesso, sia per il grande numero di pubblicazioni scientifiche eterogenee e quasi sempre non esaustive che afferiscono alla tematica, sia per il carattere multidisciplinare della tematica stessa. Rispetto alle valutazioni di singoli ricercatori o di gruppi specialistici, assumono quindi particolare rilevanza le valutazioni espresse da commissioni e gruppi di lavoro interdisciplinari.

A tal fine, gruppi di studio sono stati costituiti da diversi governi nazionali e organizzazioni internazionali; tra queste ultime rivestono particolare importanza l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP). I documenti prodotti dalle diverse commissioni mostrano una sostanziale convergenza nelle loro conclusioni.

L'OMS ha avviato nel 1996 un Progetto Internazionale CEM (campi elettromagnetici), che esplicitamente prevede tra le sue attività la revisione critica della letteratura scientifica sugli effetti biologici dell'esposizione a campi elettromagnetici. Nell'ambito del progetto, l'OMS cura anche la pubblicazione di note informative sui diversi aspetti delle problematiche connesse ai campi elettromagnetici; queste note, regolarmente tradotte in Italiano a cura dell'Istituto Superiore di Sanità sotto il titolo di "Promemoria", sono disponibili anche in Internet (www.who.int/peh-emf/).


Criteri fondamentali di valutazione

 

Alle valutazioni che seguono è opportuno far precedere l'elencazione di alcuni criteri fondamentali universalmente adottati dalla comunità scientifica e più volte ribaditi dall'OMS.

 

Soltanto gli studi scientifici accreditati possono essere inclusi nella letteratura scientifica di riferimento. Come accreditati si intendono gli articoli pubblicati su riviste che prevedano un vaglio critico preventivo da parte di esperti di riconosciuta competenza (il cosiddetto processo di peer review). Possono anche essere inclusi, previo giudizio di valore, rapporti di istituti nazionali o internazionali di riconosciuto prestigio.

Le valutazioni sui diversi effetti biologici o sanitari devono basarsi sull'insieme dei lavori scientifici pertinenti, e non sui dati di singole ricerche.

I risultati degli studi (soprattutto quelli biologici o epidemiologici, caratterizzati da grandi variabilità) dovrebbero essere confermati da repliche indipendenti delle indagini prima che si possa parlare di effetti documentati. Ciò non toglie, ovviamente, valore a nuovi risultati, che possono avere il significato di indicazioni talvolta importanti e di stimolo per ulteriori ricerche.

E' fondamentale la distinzione tra effetti biologici ed effetti sanitari. Questo aspetto è stato più volte precisato dall’OMS, che nel suo Promemoria n.182 "Campi elettromagnetici e salute pubblica. Proprietà fisiche ed effetti sui sistemi biologici" così definisce i due effetti:

un effetto biologico si verifica quando l’esposizione alle onde elettromagnetiche provoca qualche variazione fisiologica rilevabile in un sistema biologico;

un effetto di danno alla salute si verifica quando l’effetto biologico è al di fuori dell’intervallo in cui l’organismo può normalmente compensarlo, e ciò porta a qualche condizione di detrimento della salute.

 

Campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF)

 

Il Promemoria dell'OMS n. 205 "Campi elettromagnetici e salute pubblica: campi a frequenza estremamente bassa (ELF)" fa esplicito riferimento, per la valutazione dei possibili effetti sanitari a lungo termine, ad un ampio rapporto prodotto nel 1998 dal National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) degli Stati Uniti. Il testo completo del rapporto NIEHS è disponibile in Internet (www.niehs.nih.gov/emfrapid/).

Il gruppo di lavoro NIEHS, convocato nel giugno 1998 per una revisione critica dei risultati della ricerca, ha concluso, usando i criteri stabiliti dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (International Agency for Research on Cancer, IARC), che i campi ELF devono essere considerati "possibilmente cancerogeni per l'uomo". "Possibilmente cancerogeno per l'uomo" è la più bassa di tre categorie ("cancerogeno per l’uomo", "probabilmente cancerogeno per l'uomo", "possibilmente cancerogeno per l'uomo") usate dalla IARC per classificare agenti potenzialmente cancerogeni. La IARC ha due ulteriori classificazioni dell'evidenza scientifica: "non classificabile" e "probabilmente non cancerogeno per l'uomo", ma il gruppo di lavoro del NIEHS ha ritenuto che vi fosse abbastanza evidenza per eliminare queste categorie.

"Possibile cancerogeno per l'uomo" è una classificazione usata per denotare un agente per il quale esista una limitata evidenza di cancerogenicità nell'uomo ed un'evidenza meno che sufficiente negli animali da esperimento. La classificazione è quindi basata sulla solidità dell'evidenza scientifica, non su quanto l'agente sia cancerogeno, ovvero su quanto elevato sia il rischio. Ne consegue che "possibilmente cancerogeno per l'uomo" significa che esiste una limitata evidenza credibile che l'esposizione a campi ELF può provocare il cancro. Ciò significa in altri termini che, se non si può escludere in base all'evidenza disponibile che l'esposizione a campi ELF causi il cancro, sono necessarie ulteriori ricerche, focalizzate e di alta qualità, per dirimere in via definitiva la questione.

E' opportuno sottolineare che il gruppo di esperti ha analizzato anche una lunga serie di effetti sanitari diversi dal cancro; nel giudizio del gruppo per nessuno di questi l'evidenza scientifica raggiungeva il livello di adeguata.

Dopo il rapporto NIEHS sono stati pubblicati tre studi epidemiologici particolarmente importanti per le dimensioni e per la metodologia impiegata (Linet et al. 1998; McBride et al. 1999, Day et al. 1999). I loro risultati sembrano indebolire l'ipotesi di cancerogenicità dei campi magnetici, come sembrano confermare due analisi dei dati combinati di molteplici studi caso-controllo (Ahlbom et al, 2000, Greenland 2000) nonche’ un ampio recente rapporto di un gruppo di esperti inglesi presieduto da Richard Doll (NRPB, 2001). In particolare, nell'ambito del progetto più volte citato, l'OMS prevede nel Giugno 2001 una valutazione (effettuata congiuntamente alla IARC) degli effetti cancerogeni dei campi ELF, mentre nel 2002 seguirà una valutazione di altri possibili effetti sanitari.


Campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde


Il promemoria n.183 dell'OMS "Campi elettromagnetici e salute pubblica. Effetti sanitari dei campi a radiofrequenza" si conclude con le seguenti osservazioni:

 

L'esposizione a campi RF può causare riscaldamento o indurre correnti elettriche nei tessuti corporei. Il riscaldamento costituisce la principale interazione dei campi RF ad alta frequenza, al di sopra di circa 1 MHz. Al di sotto di circa 1 MHz, l’azione dominante dell'esposizione a RF è l’induzione di correnti elettriche nel corpo.

Una revisione dei dati scientifici svolta dall'OMS nell'ambito del Progetto internazionale CEM (Monaco, Novembre 1996) ha concluso che, sulla base della letteratura attuale, non c'è nessuna evidenza convincente che l'esposizione a RF abbrevi la durata della vita umana, né che induca o favorisca il cancro.

Comunque, la stessa revisione ha anche evidenziato che sono necessari ulteriori studi, per delineare un quadro più completo dei rischi sanitari, specialmente per quanto concerne un possibile rischio di cancro connesso all’esposizione a bassi livelli di campi RF.

 

Le stesse valutazioni sono riportate nel Promemoria n.193 "Campi elettromagnetici e salute pubblica. I telefoni mobili e le loro stazioni radio base" che tratta il problema specifico della telefonia cellulare. A tale riguardo le preoccupazioni dei cittadini nascono molto più dalle antenne fisse per il servizio (tecnicamente indicate come stazioni radio base) che dal telefono in sé, nonostante quest'ultimo esponga l'utente a campi molto più intensi. Per quanto riguarda le stazioni radio base, alle conclusioni sopra riportate in merito alla pericolosità dei campi elettromagnetici a radiofrequenza in generale se ne devono aggiungere altre relative alle particolari condizioni di esposizione. Le caratteristiche di direzionalità dei fasci emessi e le basse potenze di uscita fanno sì che i livelli di campo in tutte le reali situazioni di esposizione siano estremamente bassi, tali da non prefigurare allo stato attuale delle conoscenze effetti biologici significativi. Queste considerazioni, espresse in un articolo del Notiziario ISS nel 1996, praticamente coincidono con quelle successive dell'Istituto Svedese di Protezione dalle Radiazioni.

Negli ultimi mesi sono stati pubblicati i risultati di diverse indagini relative all'esposizione derivante dall'uso dei telefoni cellulari che forniscono indicazioni di rilievo.

 

Hardell et al. (1999) hanno condotto in Svezia uno studio su 209 casi di soggetti colpiti da tumore cerebrale, confrontati con 425 casi di controllo. Lo studio non evidenzia alcun aumento nel rischio di tumori: il rischio relativo, cioè il rapporto tra le incidenze della patologia nei due gruppi, risulta pari a 0,98 (a favore degli utenti di telefonia mobile), né si osserva alcun andamento dose-risposta.

 

Due studi di tipo caso-controllo su individui affetti da tumore cerebrale sono stati condotti negli Stati Uniti con protocolli molto simili tra loro. La prima indagine (Muscat et al. 2000) è stata condotta in 5 centri ospedalieri degli USA nordorientali, su 469 casi e 422 controlli di età compresa tra 18 e 80 anni; la seconda (Inskip et al. 2001) è stata condotta in 3 centri di riferimento di regioni diverse degli Stati Uniti, su 782 casi e 799 controlli di età superiore ai 18 anni. Nessuna delle due ricerche evidenzia aumenti dei tumori cerebrali nei casi rispetto ai controlli: il rischio relativo risulta infatti rispettivamente uguale a 0,85 (diminuzione del rischio tra gli utenti di telefonia mobile) e a 1,0.

 

Le medesime indicazioni vengono da uno studio di coorte condotto in Danimarca (Johansen et al. 2001) che ha svolto un'analisi retrospettiva, estesa ad un periodo di 14 anni (1982-1995), di un gran numero di soggetti (oltre 420.000) in relazione a tutte le forme di tumore. I risultati indicano una significativa diminuzione (oltre il 10%) dei tumori nel loro complesso tra gli utenti di telefono cellulare rispetto alla popolazione generale della Danimarca. Per quanto riguarda i tumori giudicati a priori rilevanti in considerazione delle caratteristiche particolari dell’esposizione (tumori cerebrali e del sistema nervoso, tumori delle ghiandole salivarie, leucemia), si osservano ancora delle diminuzioni, ma in misura minore e non significativa. La conclusione degli autori è che i risultati dello studio (il primo condotto sulla scala di un intero paese) non offrono sostegno all’ipotesi di un’associazione tra l’uso dei telefoni cellulari e lo sviluppo di tumori, né quelli specifici sopra indicati né altri.

 

Le marcate diminuzioni di rischio osservate sia nello studio di Muscat et al. sia in quello di Johansen et al. sono verosimilmente da attribuire al diverso stato socioeconomico degli utenti di telefoni cellulari rispetto alla popolazione generale. La considerazione di questo fattore non sposta comunque le conclusioni degli autori, che in ciascuno degli studi sottolineano come i loro risultati tendano ad escludere qualunque relazione causale tra l’uso di telefoni cellulari e lo sviluppo del cancro. I risultati di questi studi corroborano ulteriormente le conclusioni alle quali erano giunte diverse importanti Commissioni Governative di alcuni paesi industrializzati disponibili via Internet (Canada, Olanda, Inghilterra , Francia).

Altre importanti ricerche sono in atto o in programma per il prossimo futuro. Tra queste uno studio epidemiologico sull’associazione tra l’uso di telefoni cellulari e tumori della testa e del collo. Allo studio, coordinato dalla IARC, partecipano gruppi di ricerca di 14 paesi, tra cui l’Italia. Sempre nell’ambito V Programma Quadro (Perform A) sono stati inoltre avviati importanti studi su migliaia di animali da laboratorio esposti dalla nascita alla morte a livelli diversi ; questi studi saranno quindi in grado di evidenziare eventuale effetti patologici.

Sulla base di questi studi, l’OMS e la IARC effettueranno nel 2003 una valutazione degli effetti cancerogeni dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, mentre per il 2004 è prevista la valutazione di eventuali altri effetti sulla salute

 

raccomandazioni CONCLUSIve

 

La normativa internazionale sull’esposizione ai campi elettromagnetici si basa sul quadro tecnico-scientifico approfondito dall'ICNIRP e validato dall'OMS. Gli studi condotti dimostrano l'esistenza di effetti diretti di tipo acuto per livelli di esposizione elevati, mentre non è stata confermata (e tende anzi ad essere esclusa) l'esistenza di un rischio legato ad esposizioni prolungate ai livelli di riferimento raccomandati dall'ICNIRP.

 

Le linee guida emanate dall'ICNIRP si riferiscono alla protezione dagli effetti acuti, fissando valori limite di esposizione calcolati applicando un fattore di sicurezza 50 ai livelli di esposizione ai quali si cominciano a verificare innocui effetti biologici. Al di sotto di detti limiti si esclude in termini scientifici la comparsa di effetti di tipo sanitario immediato.

 

La letteratura scientifica non evidenzia alcun consistente e significativo legame tra il cancro e i campi elettromagnetici, e non è stato identificato alcun meccanismo biofisico plausibile per l'iniziazione o la promozione del cancro da queste sorgenti. Le ricerche epidemiologiche e biofisiche/biologiche, in particolare, hanno fallito nell'avvalorare quegli studi che hanno segnalato specifici effetti avversi conseguenti all'esposizione a tali campi, e ogni congettura che ha tentato di collegare il cancro all'esposizione a tali campi si è rivelata scientificamente insussistente.

 

La normativa italiana (D.M. 381/98, legge quadro N. 36/2001, bozza di DPCM in itinere) introduce invece - senza sufficienti giustificazioni di carattere scientifico - l'assunto che esista per la popolazione il rischio di malattie connesse all’esposizione prolungata a livelli anche bassi dei campi elettromagnetici. Sulla base di tale assunto, accanto ai valori limite vengono fissati "livelli di attenzione" e "obiettivi di qualità" che non trovano riscontro scientifico e normativo in ambito internazionale.

 

Il principio di precauzione invocato a sostegno degli atti normativi adottati e in itinere non è in realtà applicabile. A tale proposito l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha avviato nel 1996 uno specifico progetto di analisi critica della totalità delle ricerche scientifiche, si esprime come segue: "Sulle radiazioni non-ionizzanti sono stati scritti più di 25.000 articoli negli ultimi 30 anni. Si sa più su questo agente che su qualunque composto chimico". E ancora: "Il 2 febbraio 2000 la Commissione Europea ha approvato un importante comunicato sul principio di precauzione, fornendo le condizioni per la sua applicazione. Ebbene, i requisiti per l'applicazione del principio di precauzione, come sono stati precisati dalla Commissione Europea, non sembrano sussistere né nel caso dei campi elettromagnetici a frequenza industriale, né in quello dei campi a radiofrequenza".

 

Per effetto della normativa vigente, l’Italia è l'unico paese al mondo ad avere adottato, in applicazione di un malinteso "principio di precauzione", limiti per la protezione dai possibili effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici che inducono la popolazione a ritenere che tali effetti esistano, costringono le Agenzie regionali a mobilitare i propri tecnici in infiniti e costosi controlli, e obbligano gli operatori nazionali a costosissimi quanto inutili interventi sugli impianti.

 

La tabella 7, in cui si riporta un confronto tra i limiti per le frequenze tipiche della telefonia cellulare fissati dalle diverse normative nazionali e internazionali, mostra come l’Italia non solo abbia adottato valori più bassi rispetto agli altri paesi, ma sia anche l’unico paese dell’UE in cui sono stati fissati valori di cautela per esposizioni prolungate. Si nota in particolare come la normativa adottata dall'Unione Europea e dai paesi europei sia fondamentalmente allineata con le linee guida dell'ICNIRP (fa eccezione la Gran Bretagna, che ha peraltro limiti nazionali praticamente triplicati rispetto a quelli raccomandati dall'ICNIRP). I valori limite adottati dall'Italia sono invece da 2 a 100 volte inferiori a quelli raccomandati dall'ICNIRP.

 

Tab. 7: Confronto tra i limiti nazionali ed internazionali per le frequenze tipiche della telefonia mobile (900-1.800 MHz).

 

 

 

Limiti di campo elettrico E

(V/m)

Limiti di campo magnetico H

(A/m)

Limiti di densità di potenza

(W/m2)

 

900 MHz

1800 MHz

900 MHz

1800 MHz

900 MHz

1800 MHz

ICNIRP

41.25

58.3

0.11

0.15

4.5

9

CENELEC

41.1

58.1

0.10

0.15

4.5

9

DIN/VDE (Germania)

41.1

58.1

0.10

0.15

4.5

9

ANSI (Usa)

-

-

-

-

6

12

NRPB (Regno Unito)

112.5

194

0.29

0.52

33

100

Italia - limite generale

20

20

0.05

0.05

1

1

Italia - luoghi con permanenza di 4 o più ore

6

6

0.016

0.016

0.1

0.1

 

La tabella 8, in cui si riporta un confronto fra limiti di esposizione, limiti di attenzione e obiettivi di qualità previsti dalla normativa italiana e livelli di riferimento raccomandati dall'ICNIRP, recepiti dall'Unione Europea e ratificati da 14 Paesi europei con riferimento alle frequenze industriali (50 Hz), mostra il carattere inutilmente allarmistico e penalizzante associato all'introduzione di limiti di attenzione e obiettivi di qualità che risultano enormemente e ingiustificatamente ridotti (200-500 volte per l'induzione magnetica e 5-10 volte per il campo elettrico) rispetto ai livelli di riferimento ICNIRP e UE. Secondo le più recenti valutazioni condotte dall’ENEL, dall’ENEA e dall’ANPA, il "risanamento" della sola rete elettrica italiana al limite di 0,5 m T richiederebbe investimenti compresi fra 37.300 e 56.000 miliardi di lire, mentre il "risanamento" al limite di 0,2 m T richiederebbe investimenti circa doppi.

 

Tab. 8 - Confronto fra i limiti nazionali e internazionali per le frequenze industriali (50 Hz).

 

Normativa Limiti previsti

Induzione

magnetica B

(m T)

Intensità del campo

elettrico E

(V/m)

Bozza di DPCM

in itinere

Limite di esposizione

100

5.000

  Limite di attenzione

0,5

1.000

  Obiettivo di qualità

0,2

500

Racc. 199/512/CE Livelli di riferimento (ICNIRP 1998, OMS)

100

5.000

Alla luce di quanto esposto, si raccomanda la sostanziale modifica dei limiti di attenzione e degli obiettivi di qualità proposti nella normativa vigente e nel DPCM in itinere. Se la loro soppressione non è possibile a causa delle esplicite previsioni esistenti nella normativa vigente, la fissazione dei valori da includere nel DPCM in itinere deve essere demandata a una commissione tecnico-economica nella quale sia rappresentata la comunità scientifica accreditata e che abbia il mandato di definirli sulla base di rischi di carattere sanitario comprovati e sulla base di obiettivi di qualità industriale compatibili con lo sviluppo sostenibile e con le condizioni del mercato.

 

RIFERIMENTI

 

ICNIRP: "Guidelines for limiting exposure to Time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)", 1998

Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999: "Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell’esposizio-ne della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz"

CENELEC/CEI: "Esposizione umana ai campi elettromagnetici. Alta frequenza (10 KHz-300 GHz), Norma Europea Sperimentale CEI ENV 50166 – 2". Vedi anche: CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano): CEI ENV 50166 – 1 e CEI ENV 50166 – 2, Maggio 1995.

Legge 31 luglio 1997 N. 249: "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo".

D.M. 10 settembre 1998 N. 381: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".

Legge 22 febbraio 2001 N. 36, "Legge–quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

ISPESL, ISS: Documento congiunto dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e dell’Istituto Superiore di Sanità sulla problematica della protezione dei lavoratori e della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (29 gennaio 1998).

Hardell L., Näsman Å., Påhlson A., Hallquist A., Hansson Mild K. (1999). "Use of cellular telephones and the risk of brain tumours: A case-control study". Int. J. Oncol. 15:113-116.

Inskip P.D., Tarone R.E., Hatch E.E., Wilcosky T.C., Shapiro W.R., Selker R.G., Fine H.A., Black P.M., Loeffler J.S., Linet M.S. (2001). "Cellular telephone Use and Brain Tumors". N. Engl. J. Med. 344:79-86.

Johansen C., Boice J.D., Jr., McLaughlin J.K., Olsen J.H. (2001). "Cellular Telephones and Cancer – a Nationwide Cohort Study in Denmark". J. Natl. Cancer Inst. 93:203-207.

Muscat J.E., Malkin M.G., Thompson S., Shore R.E., Stellman S.D., McRee D., Neugut A.I., Wynder E.L. (2000). "Handeld Cellular Telephone Use and Risk of Brain Cancer". JAMA 284:3001-3007.